Contabilizzazione

La contabilizzazione del calore


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Normative di riferimento

Decreto legge n. 102 del 04/07/2014 e successive modifiche

L'Italia ha recepito questa direttiva europea attraverso il Decreto legge n. 102 del 04/07/2014, (qui trovi la versione 2015) che è la legge principale di riferimento (con tutti i suoi continui aggiornamenti).


DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014 , n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016 , n. 141 Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102


Questo documento "stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico" o, più prosaicamente, sancisce una serie di adeguamenti obbligatori e di operazioni, volte al conseguimento di un risparmio sulla spesa energetica, che hanno come oggetto la Pubblica Amministrazione, le Grandi Aziende, e anche i condomini.


Art. 9.- Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Par.5. Lettera a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 (successivamente portato al 30 giugno 2017) L’installazione di un contatore di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura

lettera c) Nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459

lettera d) Per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.

Ove tale norma non si applicabile o laddove siano comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

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Direttiva Europea 27 e successive modifiche

Nel 2012 è stata varata la Direttiva Europea 27 che stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione Europea, al fine di garantire il conseguimento dell'obbiettivo del 20-20-20: -20% emissioni di gas serra, -20% fabbisogno di energia primaria, e +20% consumi da fonti rinnovabili, entro il 2020.


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica [20 giugno 2017]

Il 30 novembre 2016 la Commissione Europea ha presentato la proposta in oggetto, che fa parte del pacchetto “Energia pulita”. La proposta esprime un obiettivo di efficienza energetica dell’UE pari al 30% all’orizzonte 2030.

Entro il 1° gennaio 2020 i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione dovranno essere leggibili a distanza affinché i consumatori dispongano, di informazioni sui consumi. La direttiva 2012/27/UE è così modificata:


Articolo 9 quater - Obbligo di lettura remota

1. I contatori e i contabilizzatori di calore installati dal 1º gennaio 2020 o successivamente dovranno essere leggibili a distanza.

2. Entro dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva si devono dotare della capacità di lettura a distanza i contatori e i contabilizzatori di calore già installati e sprovvisti di tale capacità o si sostituiscono con dispositivi leggibili a distanza.

Articolo 10 Par. 2 - Informazioni di fatturazione per il gas

I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.

Articolo 10bis - Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico

1. Laddove siano installati contatori o contabilizzatori di calore, le informazioni di fatturazione e consumo, siano precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore.

Tale obbligo può essere soddisfatto, tranne per la misurazione divisionale del consumo sulla base di contabilizzatori di calore, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l’utente finale comunica le letture del proprio contatore.

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 Termoregolazione e contabilizzazione del calore - Domande frequenti (FAQ)
  • C'è una scadenza per adeguarsi?

    Si, il 30 giugno 2017 scade il termine per adeguarsi all’obbligo di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento, imposto dal Dlgs 102/2014 a condomini ed edifici polifunzionali.


    Il sole 24 ore -  Contabilizzatori, obbligo di installazione entro 30 giugno

  • Ci sono delle sanzioni se non mi adeguo?

    E' bene specificare che il rischio di multe è sia dei condomini, che dell'amministratore di condominio. In base alla 102/14 (aggiornata dal successivo decreto), osserviamo che: Il condomino che non si adeguerà in conformità con gli stardard decisi, rischia dai 516 ai 2.582 euro di multa, con obbligo di adeguamento entro 45 giorni. (p.3 del file precedente, e Legge 102/14, art.16 comma 18)

    Dal 1° luglio 2017 sarà problematica la posizione anche per quanti, in condominio, hanno deliberato ma non si sono ancora adeguati. Il ministero ha infatti specificato che non è sufficiente aver deliberato i lavori, ma è necessario averli effettivamente realizzati entro il 30 giugno 2017.


    Il sole 24 ore - Condominio: al via i controlli sui contabilizzatori. Multe fino a 2.500 euro

  • È possibile non adeguarsi per qualche motivo e andare in deroga?

    I casi in cui è possibile evitare l'adeguamento alla Contabilizzazione sono di 3 tipologie:

    • Impossibilità tecnica: riguarda SOLO l'installazione di un sistema di contabilizzazione diretta sull'impianto. Se l'impianto è di tipo verticale, allora è (ovviamente) impossibile adeguarlo con i contatermie/contacalorie, e quindi si ricorre ai ripartitori di calore, ossia alla contabilizzazione di tipo indiretta.
    • Non convenienza economica: la NON convenienza indica il NON raggiungimento del break-even point (detto punto di pareggio) entro il periodo considerato (almeno 20 anni). Ciò significa che se spendo 1.000 € euro, e tra 10 anni li recupero (grazie al risparmio economico che ne è conseguito), da qui a 10 anni avrò il mio punto di pareggio, e visto che sono rientrato dall'investimento prima del periodo totale massimo (di almeno 20 anni), vuol dire che l'adeguamento è convenuto.

    In queste casistiche si potrà derogare alla disposizione di legge (sempre se confermato da una relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato). Secondo la nostra esperienza i casi dove non vi è la convenvenzia economica VERA sono molto pochi.

    IMPORTANTE: qualora si rientrasse almeno in una delle precedenti categorie, e si evitasse l'adeguamento, sarà comunque obbligatorio effettuare il Progetto Termotecnico per calcolare una nuova tabella di millesimi termici, che fungerà da base per la ripartizione della spesa energetica a partire dal 2017. La ripartizione secondo questa nuova modalità sarà sicuramente molto più proporzionata ai propri consumi reali.


    ATTENZIONE: ultimamente una buona parte dei condomini (in molte città) sta puntando ad evitare l'adeguamento, attraverso la presunta scappatoia della dichiarazione tecnica di "non convenienza".

    Le false dichiarazioni di "non convenienza" porteranno a delle conseguenze, innanzitutto per far dichiarare la non convenienza serve un tecnico abilitato, che sia disposto a rischiare l'abilitazione, per dichiarare il falso, perchè nel 98% dei casi l'adeguamento conviene.


    Infografia per gli impainti in deroga


    Nota informativa in merito alle valutazioni tecnico economiche per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

  • Nel mio condominio c'è l'acqua calda centralizzata occorre contabilizzarla?

    Assoultamente sì, come per la contabilizzaizone del calore  tale obbligo è previsto dall’art. 9 comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014.


    Per questo motivo è necessario procedere all'installazione di sottocontatatori per procedere alla contabilizzaizone a seconda dei reali consumi.

  • Come si dividono le spese di riscaldamento?

    L’articolo 9 comma 5, lettera d) sancisce il principio generale che le spese per il consumo del riscaldamento, una volta adottata la contabilizzazione, debbano essere pagate a consumo e non più a millesimi.

    L’articolo 9 comma 5, lettera d) stabilisce che le spese vanno ripartite a consumo secondo il criterio della norma UNI 10200 (è stata pubblicata l’11 ottobre 2018 la nuova versione della Norma UNI 10220); la norma UNI richiamata nel testo legislativo, diventa essa stessa cogente ed inderogabile 3

    La Norma UNI 10200: 2018 prevede che i singoli
    c ondomini debbano pagare a consumo.


    Ma il consumo si compone di tre componenti:

    • Consumo volontario per riscaldare la singola unità immobiliare, ovvero i prelievi individuali volontari (componente variabile del consumo);
    • Consumo per riscaldare i locali ad uso ollettivo (se dotati di caloriferi), come scale ed androne
    • Consumo involontario, ovvero il consumo imputabile alla dispersione dal sistema di distribuzione per inefficienza dell’impianto, a carico di tutti i condomini a prescindere dal consumo individuale (componente fissa del consumo).

    E le spese per le tre componenti di consumo vanno così ripartite:

    • La spesa per il consumo volontario in base ai prelievi individuali rilevati dal contatore o dal ripartitore o dai totalizzatori dei sistemi evoluti;
    • La spesa del consumo per riscaldare i locali ad uso collettivo in base ai millesimidi proprietà;
    • La spesa per il consumo involontario, ovvero il consumo indiretto per le dispersione dal sistema di distribuzione in base ai millesimi di fabbisogno di energia termica di ogni unità immobiliare

    La Norma UNI 10200: 2018 premettendo che la spesa totale è costituita da due componenti

    • Componente energetica: bollette per combustibile ed energia elettrica (consumi volontari + consumi involontari)
    • Componente gestionale: spesa per la conduzione e manutenzione ordinariadell’impianto + spesa per la gestione del servizio di contabilizzazione

    Prevede che le tabelle di fabbisogno siano utilizzate non solo per la ripartizione dei consumi involontari della componente energetica come sopra indicati, ma anche per ripartire la componente gestionale della spesa totale.

  • Cosa sono i millesimi di fabbisogno energetico?

    Sono i nuovi miliessimi che devono essere utlizzati per la suddivisione delle spese involontarie e per i costi di gestione.

    Questi si basono sulla quantità di energia ideale di cui ha bisogno un alloggio per mantenere 20°C di temperatura ambiente interno dall’inizio alla fine stagione di riscaldamento, determinabile tramite un calcolo tecnico previsto da specifiche indicazioni tecniche. 

    Verrà qundi redatta una tabella con i kWh annui per ogni appartamento e il totale del condominio e su qusesta tabella verrà calcola per ogni unità immobiliare il nuovo milelsimo di fabbisogno eneretico.


    Eempio tabella


    Riferimenti per il calcolo

  • È obbligatorio realizzare la nuova tabella di fabbisogno energetico?

    Si, Il ricorso ai criteri di ripartizione delle spese di cui alla norma UNI 10220: 2018 impone, quindi, la redazione e l’adozione delle nuove tabelle di fabbisogno per ripartire la spesa per il consumo indiretto, tabelle che, a mio avviso, dovranno essere espressamente approvate dall’assemblea con un quorum pari alla metà del valore millesimale dell’edifico e la maggioranza degli intervenuti ex art. 1136 secondo comma c.c. (conformemente ai criteri di cui alla nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione SS.UU. n. 18477/2010). 


    Si segnala, però, un’altra tesi sebbene minoritaria espressa in dottrina che ritiene  sufficiente una mera presa d’atto delle tabelle implicita nell’approvazione della ripartizione delle spese di bilancio redatto con il nuovo criterio.

  • C'è la possibilità di non contabilizzare secondo normativa UNI10200?

    Si, ma solo nel caso in cui la differenza di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari sia superiore al 50 per cento.


    La procedura suggerita per la verifica del calcolo delle differenze di fabbisogno delle singole unità immobiliari è di tipo iterativo,

    come di seguito indicato: 

    • calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di due unità immobiliari (si consiglia di iniziare il calcolo dalle due munità che per esposizione e posizione potrebbero avere evidenti differenze di fabbisogni ideali);
    • confronto dei fabbisogni per metro quadro tra le due unità immobiliari suddette e eterminazione della relativa differenza. La formula da utilizzarsi è la seguente:

            

                (Fabbisogno termico massimo – Fabbisogno termico minimo) : Fabbisogno termico massimo

       

    • se la differenza suddetta è inferiore al 50%, allora si procederà a valutare il fabbisogno ideale di e nergia termica utile di altre unità immobiliari al fine di verificare se questa superi il 50 per cento.

    In estrema sintesi, in forza della richiamata deroga, il consumo involontario può ripartirsi anche con criteri diversi dal fabbisogno purché sia assolta la condizionedella relazione tecnica asseverata attestante le rilevanti differenze di fabbisogno.

  • I condomini distaccati partecipiamo alle spese per il riscaldamento condominiale?

    Quanto alle spese per l’impianto, il distaccato deve ovviamente contribuire alle spese straordinarie proprio in quanto il bene resta di sua proprietà. Ma quid iuris per le spese di manutenzione ordinaria della caldaia?

    La norma UNI 10200: 2018 include espressamente nella quota fissa da ripartire con i millesimi di fabbisogno (salvo deroga) non solo la “componente energetica” dei consumi involontari ma anche la “componente gestionale”, ovvero la

    spesa per la conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto e la spesa per il servizio di contabilizzazione, che sembrerebbe quindi per similitudine con i consumi involontari comunque ricadere anche sui distaccati. L’ostacolo a una

    siffatta impostazione potrebbe essere ancora una volta individuato nell’art. 1118 c.c. ultimo comma che attribuisce espressamente al distaccato, oltre le spese straordinarie e quelle di conservazione e messa a norma. 


    La soluzione sembrerebbe offerta da una sentenza del Tribunale di Roma, 25.01.2018, n 2046, dott. Cinque, che chiarisce magistralmente: “nella categoria delle spese di conservazione debbono farsi rientrare sicuramente le spese di
    anutenzione ordinaria, rappresentando quest’ultime attività funzionale a detta
    conservazione, posto che il bene è destinato a deteriorarsi se non viene mantenuto in via ordinaria”.



    TESTO COMPLETO

  • Se il condominio non ha i requisti per andare in deroga, ma decide di contabilizzare in maniera differente dalla normativa cosa succede?

    Il condominio NON potrebbe deliberare discrezionalmente la disapplicazione del sistema della contabilizzazione del calore e dei connessi criteri di ripartizione delle spese a consumo, in quanto si tratta di normativa di natura pubblicistica preordinata ad interessi sovra individuali.

    Fermo restando che l’assemblea NON POSSA A MAGGIORANZA NEPPURE QUALIFICATA derogare ai criteri di ripartizione delle spese dettate dalla normativa in esame, si sottolinea quindi che, secondo l’interpretazione diffusa nella

    giurisprudenza e di una parte della dottrina, la normativa sulla contabilizzazione,

    ed in particolare i criteri di ripartizione delle spese, non possono essere messi in discussione NEPPURE ALL’UNANIMITA’ dei facenti parte del condominio e quindi neppure da un regolamento condominiale di natura contrattuale o dall’assemblea di condominio che si esprimesse in modo unanime, trattandosi di normativa pubblicistica che tutela interessi sovra individuali. L’art. 1418 c.c., sanziona infatti con la nullità i contratti o le singole clausole contrarie a norme imperative.


    Da ultimo in tal senso anche il Tribunale Milano sez. XIII, 22.10.2018, n.10703, che sentenzia: “nell’esercizio della delega legislativa per l’attuazione della direttiva del Parlamento europeo 2012/27/UE, il Governo ha emanato il D.Lgs. n.

    102/2014, che ha imposto la contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condominii con impianto di riscaldamento centralizzato e la ripartizione delle spese a consumo.

    La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 102/2014 riveste una finalità pubblicistica ed assurge quindi a norma imperativa vincolante inderogabile, in quanto posta a tutela di un interesse generale e non meramente privatistico. Di conseguenza il nuovo criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento ha carattere imperativo e, pertanto, non può essere derogato né da una delibera assembleare né da una norma di natura contrattuale del regolamento di condominio. Pertanto, tutti i regolamenti contrattuali che dispongono diversamente sono, sul punto, contrari a legge."


    In sintesi qualsiasi metodo di ripartizione delle spese è da ritenersi errato.

Tipi di contabilizzazione
La contabilizzazione del calore si distingue, in funzione del tipo di distribuzione dell'impianto di riscaldamento condominiale e di conseguenza dai dispositivi che si installano: 
  • contabilizzazione diretta: si basa sulla misura dell’energia termica prelevata da ogni utenza, attraverso la misura, direttamente sul fluido termovettore, di parametri atti a definire la differenza di entalpia fra l’ingresso e l’uscita del circuito utilizzatore.
  • contabilizzazione indiretta: si basa sulla valutazione dell’energia prelevata dall'utenza, mediante la misura di parametri di proporzionalità con l’emissione termica (temperatura superficiale del corpo scaldante e temperatura ambiente), normativa EN834 o con il tempo d'inserzione delle valvole normativa EN11388

 Contabilizzazione DIRETTA EN1434


Per gli impianti con collettori di distribuzione 
Contabilizzazione Diretta

Contabilizzazione INDIRETTA EN834


Per impianti a colonne montanti e termosifoni
Sistemi Save Energy Siemens - Qundis - Honywell

Contabilizzazione INDIRETTA EN11388


Per tutti i tipi d'impianto con regolazione automatizzata
Sistema PDA Energy

Cosa offriamo ai nostri clienti

Installazione

Possiamo procedere alla preventivazione del sistema, alla sua fornitura e installazione essendo centro assistenza tecnico Ufficiale

Assistenza

Siamo in grado di fornire tutti i servizi per la gestione, dell'impianto, il noleggio della SIM per il collegamento remoto, la contabilizzazione.

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Manutenzione

Forniamo l'assistenza diretta tramite Perry e organizziamo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria



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